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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza
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Formazione professionale continua
La formazione professionale continua è obbligo giuridico e deontologico per tutti gli iscritti all'albo. Il Consiglio dell'Ordine dopo le delibere di inizio mandato ha dato struttura definitiva alla disciplina locale approvando il 16 giugno 2008 il Regolamento sulla Formazione Professionale Continua. La nascita del nuovo Ordine ha richiesto l'armonizzazione della normativa con quanto prima previsto per le due componenti dei dottori commecialisti e dei ragionieri commercialisti, che seppur molto simili non coincidevano perfettamente. La formazione professionale continua (fpc) infatti non è certo una novità, ma sono ancora molti i dubbi che i professionisti cercano ogni giorno di risolvere rivolgendosi all'Ordine. Per questo motivo è sicuramente utile ricapitolare i punti più critici della materia.
Esiste una disciplina che consenta uniformità di trattamento tra i diversi Ordini?
L’obbligo formativo è previsto dagli artt. 12 e 29 del dlgs 139/2005 che disciplina la professione e   dall'art. 8 del Codice deontologico della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, approvato dal Consiglio Nazionale il 9 aprile 2008. Sulla base del dlgs 139/2005 sono stati emanati il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale (circ. Cndcec n. 4 del 31 gennaio 2008), le Linee guida per la redazione del Regolamento per la formazione professionale continua dell’Ordine territoriale (circ. Cndcec n. 4 del 31 gennaio 2008), l’Elenco delle materie oggetto delle attività formative (circ. Cndcec n. 4 del 31 gennaio 2008) le Norme di applicazione sull’applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative (circ. Cndcec n. 8 del 25 febbraio 2008). In adempimento a quanto previsto nei provvedimenti sopra indicati, l'Ordine di Monza e della Brianza in data 16 giugno 2008 ha adottato un proprio Regolamento, entrato in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione. In data 5 novembre 2008 il Consiglio Nazionale ha deliberato una modifica del suo Regolamento (Informativa 64/08 del 6 novembre 2008) stabilendo che i trienni formativi siano fissi a partire dal 1º gennaio 2008 (e non più dal 1º gennaio 2009); il Consiglio dell'Ordine di Monza e della Brianza ha recepito tali modifiche nel proprio regolamento il 10 novembre 2008. Il Consiglio Nazionale ha deliberato una una ulteriore modifica del suo Regolamento (Informativa 58/09 del 24 settembre 2009) recepita dall'Ordine di Monza e della Brianza il 14 dicembre 2009.

Consulta nelle loro versioni più aggiornate:

Quali attività sono riconosciute per la maturazione dei crediti formativi?
«Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua.» (art. 7 reg.)
A tal fine hanno rilevanza
a) partecipazione a eventi formativi, quali convegni, seminari, corsi, master ed eventi similari, nonché svolgimento di attività di formazione a distanza, inclusi nei programmi formativi degli Ordini territoriali di cui all'art. 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. 139/2005;
b) (omissis)
c) svolgimento di altre attività formative particolari, indicate all'art. 7 del  Regolamento.
Le attività e gli eventi formativi devono avere a oggetto le materie inerenti all’attività professionale del dottore commercialista come individuate in modo tassativo dal Consiglio Nazionale (circ. Cndcec n. 4 del 31 gennaio 2008).

Quali eventi formativi sono riconosciuti al fine della maturazione dei crediti formativi?
Stante la rilevanza che la circoscrizione territoriale riveste nell’Ordinamento professionale, gli eventi formativi devono essere inseriti nel programma dell’Ordine nel cui territorio si svolgono. Dal punto di vista del professionista, invece, l'iscritto può partecipare agli eventi formativi compresi nei programmi predisposti da qualsiasi Ordine e approvati dal Consiglio Nazionale.

L’Ordine riconosce la formazione fatta presso enti terzi?
L'attività istituzionale dell'Ordine territoriale comprende la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili iscritti negli albi, ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. r) del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139. L'Ordine  è ente formatore e regola il processo formativo e vigila sull'assolvimento dell'obbligo da parte dei propri iscritti (art. 6 reg.). Il Consiglio dell’Ordine di Monza e della Brianza, nell’ambito di questo quadro normativo, ha attentamente e lungamente discusso gli aspetti relativi alla Fpc e ha deliberato che la stessa, costituisca una scuola di formazione propria dell’Ordine rivolta agli iscritti e pertanto coordinamento e gestione della stessa spettino esclusivamente all’Ordine stesso (art. 2 reg).
Per garantire la qualità e la coerenza dell’offerta con la disciplina Fpc ed evitare come in altri ambiti territoriali l’innesco di una logica di mero business contrapposta a un sistema al servizio del cittadino e del professionista, il Consiglio ha ritenuto opportuno agire attraverso la collaborazione diretta ed esclusiva con l’Associazione culturale dottori commercialisti, ragionieri commercialisti ed esperti contabili di Monza e Brianza.
Ciò non toglie che il Consiglio stesso si sia reso disponibile a valutare, come già successo negli scorsi anni, qualsiasi evento proposto da qualsiasi terzo che risponda alle linee guida approvate dal Consiglio stesso e recepite nel regolamento (art. 9 reg.).

È possibile frequentare solo parte di una lezione?
Ai fini del riconoscimento dei crediti attribuiti alle iniziative organizzata dall’Ordine  e dall’Associazione (art. 10), la partecipazione dovrà avere durata non inferiore al 50% del tempo previsto per l'iniziativa, con le eccezioni di seguito riportate.
L’ingresso deve avvenire entro ¼ d’ora dall’inizio effettivo della iniziativa culturale e l’uscita non deve avvenire prima di ¼ d’ora dalla fine della stessa (i quarti d’ora non sono cumulabili all’inizio o alla fine); in caso di mancato rispetto dei “quarti d’ora di tolleranza”, il partecipante non ha titolo per l’attribuzione dei crediti per la relativa ora di frequenza; per le riunioni culturali di 2 ore è concesso solo un ¼ d’ora dall’inizio effettivo o prima della fine; se l’iniziativa prevede il dibattito finale, per fine effettiva si intende l’inizio del dibattito inteso come parte conclusiva e non rilevante dell’iniziativa (sono escluse le iniziative che prevedono più di 1 ora di risposte ai quesiti);
Per quanto concerne i  corsi (iniziative costituite da  una serie di incontri in giornate differenti) l’assenza da qualche lezione farà ridurre i crediti maturati in misura proporzionale.
Di seguito sono riportati alcuni esempi.
Iniziativa di 4 ore dalle ore 14.00 alle 18.00
 ora entrata  ora uscita  crediti riconosciuti
 14.00  18.00  4
 14.15  17.45  4
 14.00  17.00  3
 14.00  16.45  2
 14.00  15.00  0
 14.15  16.00  0












Iniziativa di 2 ore dalle 21.00 alle 23.00
 ora entrata  ora uscita   crediti riconosciuti
 21.00
 23.00  2
 21.15  22.45  2
 21.00  22.45  2
 21.00  22.30  1
 21.00  22.00  1
 21.15  22.00  0












Che cosa succede se mi iscrivo a un convegno gratuito e non partecipo senza disdire l'iscrizione?
Al fine di dissuadere coloro che si iscrivono a eventi gratuiti senza poi partecipare effettivamente, sottraendo così il posto ad altri colleghi, sarà disattivato l’account di partecipazione agli incontri medesimi a chi per due volte nell’anno solare si iscriva a un evento gratuito inserito nel programma formativo dell’Ordine o del Consiglio Nazionale senza poi effettivamente partecipare e senza disdire con comunicazione scritta, fax o e-mail che giunga alla segreteria organizzativa almeno 48 ore prima dell’evento stesso. L’account sarà riattivato solo dopo richiesta dell’interessato previo pagamento dei diritti di segreteria fissati dal Consiglio dell’Ordine in 50 euro.
Il Consiglio ha inoltre deliberato che in ogni caso l'account sarà riattivato d'ufficio al termine del semestre successivo a quello di disattivazione (per es. disattivazione 1º gennaio, riattivazione 31 dicembre; disattivazione 15 marzo, riattivazione 31 dicembre; disattivazione 30 giugno, riattivazione 31 dicembre).

Come si calcolano i trienni formativi?
Il triennio formativo attualmente in corso, iniziato il 1º gennaio 2008, avrà termine il 31 dicembre 2010 (art. 4 e 12 reg.). I trienni costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti, ivi compresi coloro i quali, si iscrivono nel secondo o nel terzo anno di un triennio formativo. In questo caso, dal computo dei 90 cfp previsti per il triennio, dovranno essere sottratti 30 cfp per ciascun anno per il quale non sussiste l’obbligo. Questo significa, ad esempio, che se l’obbligo formativo decorre dal terzo anno del triennio, l'iscritto dovrà maturare nell’arco dell’anno almeno 30 crediti formativi (non 20).

Come si calcolano i crediti formativi necessari?
Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto all'Albo è tenuto ad acquisire 90 crediti formativi professionali in ciascun triennio formativo, con un minimo di 20 crediti annuali di cui almeno 3 crediti annuali derivanti da attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, le tariffe o l'organizzazione dello studio professionale; tramite le attività di formazione a distanza gli iscritti possono acquisire un massimo di 15 crediti formativi annuali (art. 5 reg.)
Ai fini della valutazione dell’assolvimento dell’obbligo, l’arco temporale di riferimento è il triennio formativo. Pertanto, qualora un iscritto acquisisca in un anno più di trenta crediti formativi, i crediti eccedenti possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l’obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i venti crediti minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo. Questo significa, ad esempio, che se nel primo anno sono stati maturati 60 crediti, nei due successivi ne andranno comunque maturati 20 ogni anno, per un totale nel triennio di 100.
Non è possibile riportare i crediti da un triennio al successivo.
Per il biennio 2006-2007 si ritiene correttamente adempiuto l'obbligo di formazio professionale continua quando l'iscritto abbia maturato il requisito minimo di 20 crediti formativi - di cui almeno 3 crediti annuali derivanti da attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, le tariffe e l'organizzazione dello studio professionale - per ciascuno degli anni 2006 e 2007 (art. 12 reg.).
La maturazione dei crediti formativi in capo a ciascun iscritto ed ogni altro aspetto a questo connesso per il periodo precedente all'entrata in vigore del Regolamento avverrà secondo le norme contenute nei Regolamenti al tempo vigenti per le categorie dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali. In particolare il Regolamento vigente per i ragionieri commercialisti non prevedeva sanzioni per il periodo previgente il 1/1/2007 in caso di mancato raggiungimento del minimo obbligatorio.
Non è più quindi più valida l'originaria regolamentazione prevista per il periodo transitorio dal regolamento approvato 15 giugno 2008.
È quindi possibile riassumere la situazione nello schema seguente:

 Soggetti  Periodo valutato  Crediti minimi
Tutti gli iscritti all’Odcec (dottori commercialisti, ragionieri commercialisti, esperti contabili)
Triennio 2008-2010 90 di cui 9 in materie c.d. obbligatorie
Iscritti all’ex Odc Ogni singolo anno del biennio (2006-2007) 20 di cui 3 in materie c.d. obbligatorie (sanzionabile)
Iscritti all’ex Collegio
a) anno 2006

b) anno 2007
a) 20 (non sanzionato)

b) 20 di cui 3 in materie c.d. obbligatorie (sanzionabile)















È possibile essere esentati dall’obbligo?

L'iscritto può essere esentato dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi:
a) maternità, per un anno formativo;
b) servizio militare volontario e civile volontario, malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi;
c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.
Gli iscritti nell'elenco speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua.
Al fine di esentare dall'assolvimento dell'obbligo formativo coloro che, non esercitando neanche occasionalmente la professione, ne avanzino richiesta, l'Ordine  può effettuare la propria attività di verifica in base a una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:
a) non essere in possesso di partita Iva, personale o di studio associato, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;
b) non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza né soggetto al relativo obbligo;
c) non esercitare l'attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le funzioni di sindaco e di revisore o quelle di liquidatore di società.
L'esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo nella misura di 30 crediti per ciascun anno d'esonero.
Ai fini del riconoscimento dell’esenzione per malattia o infortunio il professionista dovrà produrre certificato medico conforme allo standard predisposto dall’Ordine. L’Ordine si riserva comunque la facoltà di richiedere referto di un medico legale nominato dall’Ordine stesso.
I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l'iscritto è esentato dall'obbligo formativo non possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.
Gli iscritti all’Albo sono esentati dagli obblighi sulla formazione professionale continua a partire dal 1º gennaio dell’anno in cui è compiuto il sessantacinquesimo anno di età, ferma restando la facoltà di continuare nella formazione professionale.
Qualora un iscritto all’Albo sia sospeso dall’esercizio della professione per più di sei mesi nel corso dell’anno solare, in forza di un provvedimento disciplinare, è esentato dall’obbligo deontologico della formazione per una quota di crediti obbligatori minimi triennali ripartiti su base proporzionale al periodo di sospensione nell’anno medesimo.

Quali conseguenze ha l'esonero sui tirocinanti?
Il tirocinio professionale ex art. 42 e sgg. d.lgs. 139/2005 non potrà, per il periodo corrispondente all’impedimento, essere compiuto presso un professionista iscritto all'albo che chieda l’esonero dagli obblighi formativi:
• per “servizio militare e civile, grave malattia o infortunio, assenza dall’Italia, cause tutte che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi”;
oppure
• per casuse di “forza maggiore”, che provochi anche un’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi.
Nei casi di cui al precedente comma il Consiglio, appena ricevuta la richiesta di esonero, è tenuto ad accertare l’esistenza di eventuali rapporti di tirocinio e avvisare il professionista di quanto previsto dal precedente comma. Una volta accolta la richiesta, il Consiglio provvederà immediatamente a darne notizia al tirocinante.
Il tirocinio professionale ex art. 42 e sgg. d.lgs. 139/2005 potrà comunque essere compiuto presso una professionista iscritta all'albo che chieda l’esonero dagli obblighi formativi per maternità o gravidanza non presumendosi un’interruzione dell’attività professionale superiore ai sei mesi.

Come si devono comportare i nuovi iscritti?
Per i nuovi iscritti all’Albo, l’anno formativo decorre dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione. I crediti formativi acquisiti durante il periodo per il quale l’iscritto è esentato dall’obbligo formativo non possono essere computati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo. Comunque, l’Ordine  potrà valutare positivamente, per altre finalità (comunicazioni al tribunale, annotazioni nell’Albo ecc.), l’acquisizione di crediti formativi da parte dell’iscritto nel periodo in cui è esentato dall’obbligo.
L’esonero per il primo anno di iscrizione non è applicabile nel caso di una cancellazione e successiva reiscrizione.

Perché vengono effettuati controlli sulla effettiva presenza dei partecipanti agli eventi formativi?
Secondo quanto previsto dall'art 12 del dlgs 139/2005 l'Ordine «promuove, organizza e regola la formazione professionale continua e obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi».
Rientra quindi nella normale attività degli Ordini e anzi obbligo imposto dalla legge, effettuare i controlli sull’effettivo svolgimento della Fpc.
Qualora l’Ordine sia inadempiente in relazione all’attività di verifica, il Consiglio Nazionale, può (art. 17 del dlgs 139/2005) segnalare al Ministero della Giustizia le inerzie riscontrate e quindi avviare l’iter per il commissariamento del Consiglio dell’Ordine.

Che cosa succede a chi non rispetta l’obbligo?
Il mancato adempimento è sanzionato come ogni altra violazione dei doveri professionali.
L'inosservanza dell'obbligo formativo è valutata dall'Ordine al termine del triennio formativo, ai sensi degli artt. 49 e ss, del d.lgs. 139/2005 con avvio dell'azione tendente ad accertare i motivi che hanno originato l'inosservanza. Al termine della fase istruttoria preliminare, l'Ordine territoriale, nel caso ne ricorrano gli estremi, delibera l'apertura di un procedimento disciplinare, nel rispetto del Regolamento vigente dei procedimenti disciplinari.
Inoltre il mancato adempimenti ha coseguenze sui trasferimenti (art. 6 reg.) e sulla possibilità di avere tirocinanti (art. 5 reg.).
Va ricordato anche che il dato personale relativo all'avvenuto o al mancato assolvimento dell'obbligo formativo del singolo iscritto è pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. 139/2005.
In prospettiva premiante, L’Ordine provvederà a dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all’assolvimento dell’obbligo della formazione professionale continua da parte degli iscritti attraverso tutti gli strumenti a disposizione dell’Ordine stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riviste, bollettino di informazione, sito internet o comunicazioni a istituzioni ed enti terzi (art. 10 reg.).
Inoltre l'iscritto può indicare di aver assolto l'obbligo della formazione professionale continua in tutte le forme di comunicazione del proprio studio professionale rivolte ai clienti e al pubblico (corrispondenza, sito Internet, targa, biglietti da visita ecc.).
Per il biennio 2006-2007 si applicano i regolamenti previgenti all'Albo Unico.

Che cosa fa l’Ordine per favorire l’adempimento dell’obbligo formativo e ridurre al minimo, l’onere economico per l’iscritto?
L'Ordine favorisce lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventuali ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale da enti finanziatori, garantendo che nel programma annuale vi siano eventi formativi gratuiti per almeno 60 crediti (art. 6 reg.).



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